Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53: i periodi, riscattati si considerano di effettivo servizio; nei riguardi degli iscritti per i quali non sia previsto dalle disposizioni di legge o dai regolamenti organici degli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono uni limite massimo di eta', si considera quello di anni 65; nei riguardi degli iscritti appartenenti alle categorie del personale di ruolo ove gli enti dai quali gli iscritti stessi dipendono non abbiano ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si determina in base alle mansioni espletate, e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art2 · fonte del testo