Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101 e 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianita' pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, e' riliquidato, con decorrenza economica dal 1 gennaio 1986, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. I benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 ed interamente dal 1 gennaio 1987.

Testo vigente dal 19 aprile 1985

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 430/2004

    Questione infondata
    29 dicembre 2004

    Non è fondata, in riferimento all’art. 3, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, della legge 17 aprile 1985, n. 141, “nella parte in cui stabilisce che i benefici previsti dal presente articolo sono attribuiti ai dipendenti della scuola collocati a riposo nel periodo tra il 1° giugno 1977 ed il 1° aprile 1979 in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987, anziché interamente dal 1° febbraio 1981”. Premesso che la disposizione impugnata si inquadra nel processo legislativo che, a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, ha previsto per i pubblici dipendenti la sostituzione dell’ordinamento gerarchico con quello delle qualifiche funzionali e che il passaggio dall’uno all’altro assetto è stato effettuato in base al criterio del c.d. maturato economico, il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell’inquadramento nelle qualifiche funzionali, prescindendosi dall’anzianità effettiva, deve ribadirsi che, in materia, il legislatore gode di ampia discrezionalità e che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza, dovendo comunque escludersi l’obbligatorietà per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza, sicché non appare irragionevole la scelta del legislatore del 1985 di differenziare, nell’ambito della stessa categoria di soggetti, la decorrenza e l’entità del beneficio in ragione della data del loro collocamento a riposo. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla regolamentazione del passaggio dall’ordinamento gerarchico delle carriere a quello delle qualifiche funzionali, v. le citate sentenze nn. 296/1984, 618/1987, 624/1988, 219/1998, 126/2000, 376/2001 e l’ordinanza n. 121/2003. - Sulla insussistenza di un obbligo per il legislatore di estendere i benefici conseguiti dal personale in servizio a quello in quiescenza v. la citata sentenza n. 30/2004 e le citate ordinanze nn. 162/2003 e 531/2002. - Sulla irragionevolezza della limitazione del beneficio del riconoscimento integrale dell’anzianità di servizio al solo personale cessato dal servizio dal 1° aprile 1979 e non anche a quello della scuola cessato dal servizio dal 1° giugno 1977, v. la citata sentenza n. 504/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-04-17;141~art7 · fonte su Normattiva