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[1]Nella legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1098, che istituisce un ruolo speciale di ufficiali di complemento della Regia marina, dopo l'art. 7 e' inserito il seguente art. 7-bis.

[2]«Art. 7-bis. - In caso di morte dell'ufficiale di complemento del ruolo speciale l'indennita' di cui al precedente art. 7 e' liquidata agli eredi legittimi o testamentari secondo le norme vigenti del Codice civile.

[3]«Per la vedova e gli eredi entro il secondo grado di parentela la liquidazione ha luogo in relazione all'indennita' considerata nella misura intera prevista dall'art. 7, primo comma; per gli altri eredi ha luogo in relazione all'indennita' considerata nella misura ridotta, pari ai soli versamenti del sei per cento sullo stipendio effettuati dall'ufficiale».

Testo in vigore dal 15 luglio 1941 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1941-05-19;626~art1 · fonte del testo