((La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti. Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato)).

Testo vigente dal 24 aprile 1958

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 158/1984

    Parametro
    7 giugno 1984

    a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure") sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 dello statuto regionale siciliano con ordinanza 20 dicembre 198…

    Art. 97 cost. · Art. 42 cost. · Art. 14 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 20 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 aprile 1958

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 24 aprile 1958. 20 parole tolte, 42 parole aggiunte.

La Corte puo' disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale tolto: della Repubblica. La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici tolto: e stabilisceaggiunto: , e stabilisce, in apposita pianta organicaaggiunto: , il numero, la qualita' e gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficiotolto: , con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione. La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendentiaggiunto: . Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art14 · fonte del testo