La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento e' affidata, oltre ai normali organi di controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ad ispettori che l'Ente potra' nominare, che avranno la facolta' di eseguire qualsiasi accertamento utile a riscontrare le eventuali evasioni ed irregolarita'.

Testo vigente dal 27 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;949~art8 · fonte del testo