Per tutte le controversie, sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., Foro competente e' esclusivamente quello di Roma. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza del 11 giugno-7 ottobre 1993, n. 369 (in G.U. 1a s.s. 13/10/1993, n. 42) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949 (Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari, E.N.P.A.V.)".

Testo vigente dal 14 ottobre 1993

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 369/1993

    Ha colpito questo articolo
    7 ottobre 1993

    In deroga alla norma dell'art. 444 cod.proc.civ. (come novellato dalla legge 11 agosto 1973 , n. 533) che per tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, prevede la competenza del pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore, per le controversie che abbiano come parte l'E.N.P.A.V., (Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari) l'art. 9, l. n. 949/1967 stabilisce quale unico foro competente quello di Roma. Tale deroga non è sorretta da alcun apprezzabile interesse, ne' sussiste, nella specie, una posizione di guarentigia dell'ente pubblico, anzi il principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore l'adozione di un foro particolare e pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 9, l. 6 ottobre 1967, n. 949, nella parte in cui prevede per le controversie E.N.P.A.V. come unico foro competente quello di Roma. - Sul disfavore, in relazione al principio della tutela del lavoratore, per la adozione di un foro particolare, v. sentt. nn. 117/1990 e 4/1969, ed inoltre, riguardo alla deroga alla regola generale del foro della sede di servizio operata dalla legge n. 74 del 1990 per le impugnative delle delibere del Consiglio Superiore della magistratura, v. sent. n. 189/1992.

    Art. 9 Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-10-06;949~art9 · fonte su Normattiva