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I servizi prestati in qualita' di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale dell'albo nazionale, ricevitore, portalettere effettivo, dal 1 ottobre 1952 ed il servizio di procaccia effettivo prestato dal 17 aprile 1961 sono valutabili, ai fini della promozione alla qualifica di direttore di sezione, primo segretario capo ufficio e qualifiche equiparate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in caso di passaggio in posti di ruolo organico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o di altre amministrazioni dello Stato. Ai fini dell'applicazione della disposizione predetta, i direttori di ufficio locale di gruppo A, B e C sono equiparati al personale della carriera di concetto; i direttori di uffici locali dei rimanenti gruppi, i titolari di agenzia e gli ufficiali dell'albo nazionale sono equiparati al personale della carriera esecutiva; i ricevitori, i portalettere e i procaccia sono equiparati al personale della carriera ausiliaria. Al personale di cui al primo comma del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art18 · fonte su Normattiva