Art. 2
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1964 al 16 dicembre 2010. 41 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, e' sostituito dal seguente: "L'approvazione dell'appalto e' di competenza del Ministro nel caso che l'importo del progetto prescelto dalla Commissione superi i 500 milioni di lire".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-03-23;134~art2 · fonte del testo