Art. 22 — Riscatto dei servizi
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E' ammesso a riscatto, secondo le norme vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato, il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1952, con le qualunque di ricevitore, gerente, supplente, collettore e portalettere effettivo o provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza, con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. E' altresi' ammesso a riscatto, con le suddette norme, il servizio prestato dal 1°ottobre 1952 in poi con la qualifica di ufficiale ricevitore o portalettere, supplente giornaliero, procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Sono inoltre riscattabili i periodi di servizio prestato, anteriormente alla nomina in ruolo organico, alle dipendenze delle ditte concessionarie del servizio di posta pneumatica e della Societa' Italo-Radio, quelli prestati in qualita' di scortapieghi e quelli prestati negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, dell'Albania nonche' l'eventuale periodo di interruzione forzata del servizio in detti uffici per eventi bellici. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al 1° comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, nei confronti del personale che, anteriore mente alla data di passaggio alle Amministrazioni statali abbia tenuto l'iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto postelegrafonici, il servizio, riscattato con le norme di cui alla legge 25 gennaio 1960, n. 4, si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso. E' altresi' da considerarsi con iscrizione al predetto fondo il servizio prestato, anteriormente al 1 luglio 1936, in qualita' di ricevitore. Il servizio prestato con le qualifiche sopra elencate e con quelle di direttore di ufficio locale e titolare di agenzia, previste dal secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' valutabile ai fini del trattamento di quiescenza secondo le modalita' fissate dal primo comma del suddetto articolo ed e' ammesso a riscatto anche quando il passaggio del predetto personale nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato non sia avvenuto senza soluzione di continuita'. Le modalita' di esecuzione delle suddette norme sono determinate con apposito regolamento. Il personale, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1960, n. 4, puo' ottenere, con le modalita' di cui allo stesso articolo, il riscatto del periodo di servizio non di ruolo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, nonche' di quello prestato in qualita' di impiegato o agente ausiliario, a contratto a termine. Delle suddette norme nonche' di quelle dell'articolo 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, potra' avvalersi anche il personale che alla data di entrata in vigore delle norme stesse, sia gia' cessato dal servizio. La stessa facolta' e' concessa ai superstiti del personale medesimo.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
