Le disposizioni relative al riscatto dei servizi di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono applicabili anche per i servizi resi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in qualita' di impiegato o agente straordinario e di operaio giornaliero, comunque assunti. La facolta' di riscatto di cui al precedente comma e' riconosciuta anche agli operai giornalieri che abbiano prestato servizio presso le predette aziende anteriormente alla data in entrata in vigore della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, con mansioni di natura non salariale. La disposizione relativa al termine di trenta giorni di cui agli ultimi due commi dell'articolo 69 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, e' abrogata.

Testo vigente dal 8 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;325~art51 · fonte su Normattiva