Art. 27 — Riunioni delle Commissioni consultive
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((Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validita' delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.)) In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. ((I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati)).
Testo in vigore dal 23 aprile 1968 al 8 settembre 1974
