Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 27 — Riunioni delle Commissioni consultive

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Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza, oltre che del presidente, di almeno cinque membri e per la validita' delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le Commissioni sono presiedute dal funzionario non elettivo gerarchicamente superiore, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. I membri indicati ai numeri 2) e 3) del secondo comma e ai numeri 2), 3) e 4) del terzo comma dell'articolo 26 e i segretari durano in carica tre anni e possono essere confermati.5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1974, n. 370

5

La L. 12 agosto 1974, n. 370, nel modificare la L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni".

Testo in vigore dal 8 settembre 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art27 · fonte su Normattiva