Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 28 — Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale

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Le Commissioni consultive per il personale hanno il compito, per gli impiegati appartenenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, di:

  • a)proporre una graduatoria degli aventi titolo a partecipare agli scrutini di promozione;
  • b)proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento ad altra sede centrale o periferica:
  • c)esprimere motivato parere al direttore generale nei casi previsti al quarto comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • d)formare e tenere aggiornato un elenco di impiegati ritenuti idonei all'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita:
  • e)istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi, formulando proposte per la relativa decisione;
  • f)esprimere parere, a richiesta del direttore provinciale o dei direttori degli altri uffici indicati nel precedente articolo 26, su questioni inerenti il personale:
  • g)esprimere parere anche sulla assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili, riservati ai figli dei dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione. La Commissione consultiva provinciale ha altresi' il compito di proporre al direttore generale i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento e la migliore funzionalita' dei servizi nei casi di attivita' cui sono interessati gli organi periferici. La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali hanno competenza per il personale in servizio presso le Direzioni provinciali e Uffici dipendenti. Per il personale in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi e gli uffici lavori, la competenza e' attribuita alla Commissione consultiva della provincia in cui hanno sede i predetti uffici. Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo e' attribuito da organi dell'Amministrazione centrale, la competenza e' devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 23 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art28 · fonte su Normattiva