Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 28 — Attribuzioni delle Commissioni consultive per il personale

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Le commissioni consultive del personale hanno il compito:

  • a)di compilare e proporre alle competenti direzioni compartimentali le graduatorie locali del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie aventi titolo a partecipare a scrutini di promozioni per merito comparativo o a scelta;
  • b)di compilare e proporre una graduatoria degli impiegati che hanno prodotto domanda di trasferimento in altre sedi;
  • c)di esprimere motivato parere all'organo competente, nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • d)di esprimere motivato parere all'organo competente nei casi in cui occorra conferire funzioni proprie della qualifica superiore a quella rivestita da impiegati appartenenti a carriere diverse da quella direttiva;
  • e)di istruire i ricorsi avverso i giudizi complessivi formulando proposte da inviare all'organo competente a decidere;
  • f)di esprimere parere sull'assunzione di personale straordinario limitatamente al 20 per cento dei posti disponibili riservati ai figli di dipendenti o ex dipendenti, nonche' alle vedove del personale deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione;
  • g)di proporre alla direzione compartimentale i provvedimenti necessari per assicurare la piena funzionalita' dei servizi e il loro efficace coordinamento, nonche' i programmi di spesa conseguenti;
  • h)di esprimere parere sugli elenchi provinciali e zonali degli aspiranti alle assunzioni straordinarie di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376;
  • i)di esprimere parere sugli atti di concessioni di servizio di competenza del direttore provinciale, con particolare riguardo alla equita' del trattamento economico del personale destinato ai servizi stessi. Le commissioni consultive provinciali sono nominate con provvedimento del direttore compartimentale e durano in carica 4 anni. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di istituzione di ciascuna direzione compartimentale e nell'ambito della relativa circoscrizione. I rappresentanti del personale rimangono in carica fino alla scadenza del mandato in corso alla predetta data. La Commissione consultiva centrale ha competenza per il personale in servizio presso gli uffici centrali. Le Commissioni consultive provinciali hanno competenza per il personale in servizio presso le Direzioni provinciali e Uffici dipendenti. Per il personale in servizio presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, i centri automezzi e gli uffici lavori, la competenza e' attribuita alla Commissione consultiva della provincia in cui hanno sede i predetti uffici. Per gli impiegati in servizio presso uffici periferici ai quali, a norma di legge, il giudizio complessivo e' attribuito da organi dell'Amministrazione centrale, la competenza e' devoluta alla Commissione consultiva centrale per il personale.5
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1974, n. 370

5

La L. 12 agosto 1974, n. 370, nel modificare la L. 12 marzo 1968, n. 325 ha disposto (con l'art.3, comma 1) che "le commissioni consultive provinciali di cui all'articolo 17 durano in carica tre anni".

Testo in vigore dal 8 settembre 1974 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art28 · fonte su Normattiva