Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 4 — Titoli di studio per l'accesso alle carriere di concetto

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Il disposto di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 34 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "b) per la carriera di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale e di maturita' scientifica". Allo stesso articolo 34 della citata legge n. 119 e' aggiunto il seguente comma: "L'Amministrazione, inoltre, puo' limitare l'ammissione ai concorsi per l'accesso alla carriera di concetto dei periti industriali a coloro che sono provvisti di diploma di perito industriale con una delle specializzazioni previste dall'ordinamento scolastico, indicandole nel relativo bando".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art4 · fonte su Normattiva