Il piano generale previsto dall'articolo 6 della presente legge, dovra' contenere, oltre ai criteri per la sistemazione delle aree e l'indicazione della relativa destinazione, anche le condizioni per la cessione delle stesse. Il piano, ai fini delle condizioni di cessione delle aree da parte del Consorzio, dove contemplare i criteri orientativi della selezione delle iniziative di industrializzazione delle zone in rapporto:

  • a)all'incremento del livello di occupazione che puo' derivare direttamente o indirettamente, nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;
  • b)al necessario completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano le aziende della zona;
  • c)allo gruppo delle imprese che valorizzino risorse economiche locali con riguardo anche ai prodotti agricoli;
  • d)all'esigenza di agevolare lo sviluppo delle aziende il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori e, in particolare, di quelle che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operano imprese a partecipazione statale;
  • e)all'esigenza di sicurezza, di salute e di incolumita' degli abitanti. Negli atti di vendita saranno previsti il vincolo di destinazione industriale ed i termini entro i quali dovranno essere attivati gli impianti, nonche' la, penale per i ritardi. Prima di procedere all'assegnatore delle aree il Consorzio e' tenuto a notificare al Comune interessato i nominativi delle aziende e il genere di attivita' che esse intendono volgere. Il Comune, entro il termine di 60 giorni, e' tenuto ad esprimere parere motivato e vincolante per il Consorzio.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art11 · fonte su Normattiva