Oltre alle disponibilita' patrimoniali di cui all'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, il Consorzio impieghera', per i compiti previsti dalla legge istitutiva e dalla presente legge, le somme che successivamente saranno ricavate da eventuali retrocessioni dei beni espropriati o dalla vendita delle aree destinate agli Impianti industriali. Quest'ultime somme andranno a detrazione dei contributi dovuti dagli Enti locali, di cui all'articolo 3 della presente legge.

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art12 · fonte su Normattiva