Art. 12 — Impiego del patrimonio del Consorzio
Oltre alle disponibilita' patrimoniali di cui all'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, il Consorzio impieghera', per i compiti previsti dalla legge istitutiva e dalla presente legge, le somme che successivamente saranno ricavate da eventuali retrocessioni dei beni espropriati o dalla vendita delle aree destinate agli Impianti industriali. Quest'ultime somme andranno a detrazione dei contributi dovuti dagli Enti locali, di cui all'articolo 3 della presente legge.
Testo vigente dal 14 novembre 1962
