I comma primo e secondo dell'articolo 4 della legge 24 agosto 1941 n. 1044, sono sostituiti dai seguenti: "Agli effetti della presente legge e con deroga a quanto e' disposto dal secondo comma dell'articolo 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, i Comuni e le Province tenuti al pagamento delle spese della costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po, per la quota dei due quinti, sono:

  • a)le province di Milano e di Cremona;
  • b)i comuni di Milano e Cremona nonche' gli altri Comuni interessati o in quanto attraversati dal canale o in quanto da esso direttamente serviti. Su proposta del Consiglio di amministrazione del Consorzio, il Ministro per i lavori pubblici, con suo decreto, approva il riporto delle spese, di cui al comma precedente. Ogni altra disposizione in contrario e' abrogata".

Testo vigente dal 14 novembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art3 · fonte su Normattiva