Per le vedove di guerra che passino ad altre nozze a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento previsto dall'articolo 59 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' liquidato sulla base della pensione di guerra tabellare, dell'assegno speciale temporaneo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 530, modificato dall'articolo 123, 2° comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648, e dell'assegno supplementare di cui all'articolo 1 della legge 11 aprile 1953, n. 263.
Testo vigente dal 6 dicembre 1961
