Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra e delega al Governo per il riordinamento delle pensioni di guerra

Art. 8 — Assegno supplementare per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria

Alla vedova e ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', che alla scadenza del trattamento speciale previsto dal primo comma dell'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, siano in possesso dei requisiti previsti per fruire della pensione di guerra di cui alle annesse tabelle G o I e che si trovino nelle condizioni economiche stabilite dall'articolo 20 della richiamata legge n. 313, e successive modificazioni, e' concesso, a domanda, un assegno supplementare pari alla differenza fra il trattamento corrispondente alla pensione spettante agli invalidi di prima categoria in base alla tabella C allegata alla presente legge, compreso l'assegno complementare, e la pensione di guerra di cui alle tabelle G o I in godimento. Se la domanda e' presentata entro l'anno dalla data di scadenza del trattamento speciale, l'assegno supplementare decorre dal giorno successivo a tale data. Ove la domanda sia presentata oltre il predetto termine di un anno, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. L'assegno di cui al presente articolo compete, in aggiunta alla pensione di guerra e sempreche' ricorrano le prescritte condizioni, alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', indipendentemente dalla data di morte dell'invalido e anche se i richiedenti non abbiano fruito del trattamento speciale contemplato dall'articolo 43 della citata legge n. 313 e dalle precedenti disposizioni. Nelle ipotesi in cui il trattamento speciale sia scaduto anteriormente al 1° luglio 1977 e nei casi in cui gli interessati non abbiano fruito del trattamento speciale, l'assegno supplementare e' conferito, in presenza dei requisiti richiesti, dalla predetta data del 1 luglio 1977. Se pero' la domanda e' presentata oltre l'anno dall'entrata in vigore della presente legge, il beneficio e' attribuito dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza stessa. Alla liquidazione dell'assegno supplementare provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. I beneficiari dell'assegno di cui al presente articolo hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro il venir meno delle condizioni economiche che hanno determinato la concessione dell'assegno. La revoca dell'assegno, per mutamento delle condizioni economiche, e' effettuata, nella normale sede amministrativa, con le modalita' previste dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;875~art8 · fonte su Normattiva