Entro i limiti degli stanziamenti previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, possono essere ammesse ai contributi di cui agli articoli 9, 12 e 17 della suddetta legge, le maggiori spese derivanti da lievitazione dei costi o aggiornamenti tecnologici per lo svolgimento delle attivita' agevolate ai sensi degli articoli stessi. In attesa dell'eventuale nuovo provvedimento di concessione, le agevolazioni vengono erogate nella misura e nei limiti precedentemente riconosciuti.

Testo vigente dal 23 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-06-15;246~art4 · fonte su Normattiva