Interventi per la politica mineraria per il 1988

Art. 2 — Rifinanziamento delle iniziative in corso

[1]Al fine di non interrompere, in attesa dell'aggiornamento degli indirizzi generali di politica mineraria, le iniziative in corso in favore del settore minerario, nonche' di promuovere le attivita' sostitutive di cui all'articolo 1, e' autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 200 miliardi da destinare:

  • a)quanto a lire 105 miliardi alla prosecuzione degli interventi indicati all'articolo 20, primo comma, lettere a), b)

[2]e d), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, con la seguente ripartizione: lire 15 miliardi per gli interventi indicati alla lettera a), lire 30 miliardi per gli interventi indicati alla lettera b) e lire 60 miliardi per gli interventi indicati alla lettera d);

  • b)quanto a lire 25 miliardi per gli interventi di cui al precedente articolo 1;
  • c)quanto a lire 70 miliardi per gli interventi di cui al successivo comma 2, da attuare mediante conferimento di detto importo al fondo costituito ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per consentire l'avvio di progetti di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicita' o di piani di riconversione in attivita' sostitutive, alle unita' minerarie che hanno usufruito degli interventi di cui all'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, mantenute in fase produttiva nel 1988, possono essere concessi, per il predetto anno, contributi in conto capitale rapportati al costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, preparazione e valorizzazione dei minerali, in misura comunque non eccedente le perdite di gestione calcolate ai sensi del citato articolo 15. Il contributo e' concesso, sentita la regione interessata, nei limiti fissati dal CIPI per ciascuna unita' mineraria. Il contributo di cui al comma 2 deve essere richiesto dagli interessati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Per l'erogazione del contributo si applica l'articolo 6, sesto e settimo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, le procedure e le modalita' per la concessione e la liquidazione del contributo. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in complessive lire 200 miliardi per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Politica mineraria". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 febbraio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-03;41~art2 · fonte su Normattiva