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Le somme cedute all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per effetto degli articoli 2 e 3 della legge 2 aprile 1968, n. 516, sono destinate anche all'ammortamento delle rate dei mutui autorizzati con la presente legge. A tale fine possono essere inoltre destinate le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli stabili di proprieta' dello stesso Istituto, nella provincia di Messina, anche se in atto depositate in conti correnti presso la Cassa depositi e prestiti, per la parte residua a quanto occorso per l'estinzione delle rate di mutuo e delle passivita' di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Testo in vigore dal 11 agosto 1971 al 22 dicembre 2008

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