Per ogni caso di esodo volontario contemplato dagli articoli 6 e 7, l'ente deliberante e' tenuto a proseguire a favore della rispettiva Cassa pensioni il versamento della parte di contributo a proprio carico per tanti anni quanti sono gli anni di abbuono. Tale contributo per le Casse pensioni indicate all'art. 6, e' computato sulla retribuzione annua contributiva riferita al primo gennaio dell'anno in cui avviene la cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art8 · fonte del testo