Il personale non di ruolo iscritto alle Casse pensioni indicate ai precedente art. 1, che cessi dal servizio, per esodo volontario, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno quindici anni di effettivo servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati. Ai fini della determinazione della misura della pensione si tiene conto anche di un numero di anni di abbuono pari a quello che risulterebbe dalla applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 1, commi terzo e quarto, e 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53 e nell'art. 3 della presente legge. L'indennita' prevista dall'art. 5 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, non spetta al personale non di ruolo cui competa la pensione in applicazione del precedente comma.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art5 · fonte del testo