Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate che cessano dal servizio per esodo volontario con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, da' luogo, a totale carico della rispettiva Cassa, ad una maggiorazione della pensione teorica pari ai quattro quinti di tanti cinquantesimi della retribuzione annua pensionabile riferita al 1 gennaio 1955 quanti sono gli anni dell'abbuono stesso. La pensione risultante in nessun caso puo' eccedere la retribuzione annua pensionabile goduta alla data della cessazione dal servizio.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art6 · fonte del testo