Per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari che cessano dal servizio per esodo volontario, con diritto a pensione, l'abbuono, quanto alla misura, da' luogo, a totale carico di detta Cassa, ad una maggiorazione della rendita vitalizia di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge 11 giugno 1954, n. 409, ed all'eventuale maggiorazione della rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) dello stesso art. 2 qualora per essa ricorra l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge predetta computandosi gli anni di abbuono come altrettanti anni di servizio utile al fine della determinazione di tali rendite vitalizie, ferma rimanendo la rendita vitalizia di cui alla lettera a) del citato art. 2 determinata con l'esclusione degli anni di abbuono.

Testo vigente dal 7 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-19;1225~art7 · fonte del testo