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Nel caso di unita' immobiliari sinistrate comprese in un medesimo condominio, qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa l'ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sara' presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136 secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della meta' del valore dell'edificio.

Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1465~art13 · fonte su Normattiva