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Al proprietario che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione ed allo sgombero dei materiali, spetta un ulteriore concorso, entro il limite del 5 per cento del contributo per la ricostruzione.

Testo in vigore dal 11 novembre 1963 al 27 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1465~art3 · fonte su Normattiva