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((Al proprietario di fabbricato, urbano o rurale, che ricostruisca sulla medesima area e che debba provvedere alla demolizione e allo sgombero dei materiali spetta un ulteriore concorso pari all'effettiva spesa e comunque non superiore al limite del cinque per cento del contributo per la ricostruzione, a totale carico degli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431)).
Testo in vigore dal 27 giugno 1975 al 16 dicembre 2010
