Per un triennio dalla data, di entrata, in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi della dotazione organica, di segretario principale e segretario, capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto. La percentuale di cui al comma, precedente e' ripartita nel modo seguente: non piu' del 10 cento nel primo anno; non piu' del 9 per cento nel secondo anno; l'8 per cento nel terzo anno. I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi, e, comunque, non oltre il terzo anno.

Testo vigente dal 8 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art14 · fonte su Normattiva