Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F e L dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, in corrispondenza del soprannumero, che consegue all'applicazione delle disposizioni del precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli di cui alle tabelle G e M dello stesso allegato I alla citata legge n. 119.
Testo vigente dal 8 novembre 1961
