Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 14, 15, 16 e 17 le qualifiche piu' elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del 27 per cento, ai fini della promozione alla qualifica finale, viene computato sulla dotazione organica delle due qualifiche piu' elevate.
Testo vigente dal 8 novembre 1961
