La disposizione di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 824, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale gia' salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.
Testo vigente dal 8 novembre 1961
