La disposizione di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 824, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale gia' salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Testo vigente dal 8 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-22;1143~art24 · fonte su Normattiva