Art. 4 — Attività sociali e ricreative del personale dei Ministeri finanziari
Per consentire lo svolgimento di attivita' sociali, culturali, ricreative, sportive e per prestazioni di servizi in favore del personale dei Ministeri finanziari puo' essere destinato, mediante decreti ministeriali, un contingente non superiore a venti unita' di personale, di cui quattro del Ministero del bilancio e della programmazione economica, otto del Ministero del tesoro e otto del Ministero delle finanze, da adibire alle predette attivita', ferma restando la complessiva dotazione organica di ciascuno dei predetti Ministeri. Per l'uso dei locali demaniali destinati a supporto delle citate attivita' sociali, il canone di mercato viene abbattuto al decimo.
Testo vigente dal 24 dicembre 1986
