I benefici normativi ed economici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1972, n. 319, sono estesi al personale della soppressa carriera ordinaria di concetto delle direzioni provinciali del tesoro che abbia superato concorsi di ammissione nella carriera stessa articolati su tre prove scritte e un colloquio ed abbia svolto mansioni eguali a quelle degli impiegati dell'ex carriera speciale.

Testo vigente dal 24 dicembre 1986

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 484/1994

    Questione infondata
    30 dicembre 1994

    Questione già dichiarata infondata. - S. n. 479/1993. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro

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  • Sentenza n. 479/1993

    Questione infondata
    30 dicembre 1993

    A seguito della soppressione delle carriere speciali, tra cui quella del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, la normativa di riordino posta con il d.P.R. n. 1077 del 1970 e proseguita con il d.P.R. n. 319 del 1972, ha previsto - a certe condizioni - l'inquadramento, nelle rispettive carriere direttive (con connessi avanzamento e valutazione economica della pregressa attività di servizio) di tutti gli appartenenti alle ex carriere speciali, in considerazione delle peculiarità di queste. Tale beneficio è stato poi esteso dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, anche al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie delle Direzioni provinciali del tesoro, sulla base di determinati presupposti. Data la natura derogatoria di quest'ultima norma rispetto alla regola generale secondo cui le carriere di concetto ordinarie non sono assimilabili a quelle speciali, non è irrazionale o ingiustificato che il legislatore non abbia esteso i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972 anche ai dipendenti già appartenenti alle carrieri speciali ed ordinarie di concetto delle suddette Direzioni, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro, dato che il "transito" nei ruoli centrali - sia se avvenuto ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957, e 'a fortiorì se avvenuto, come anche era previsto, su opzione per superamento di concorso - ha bloccato la situazione, connessa a "quel" rapporto di impiego, al momento del passaggio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure con riguardo all'art. 97 Cost. non aventi, del resto, autonomo svolgimento - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890). - V. massima precedente.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro

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  • Ordinanza n. 67/1991

    Altra decisione
    8 febbraio 1991

    Restituzione degli atti al giudice a quo affinché provveda al riesame della rilevanza della questione alla luce dell'art. 1, legge 4 agosto 1990, n. 238, il quale, con interpretazione autentica, ha previsto che i benefici dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, avranno decorrenza, agli effetti giuridici, dal 1 luglio 1972, così come previsto dal d.P.R. 1 giugno 1972, n. 319, o comunque dalla data di nomina, se successiva.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro · Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-12-17;890~art3 · fonte su Normattiva