A seguito della soppressione delle carriere speciali, tra cui quella del personale delle Direzioni provinciali del tesoro, la normativa di riordino posta con il d.P.R. n. 1077 del 1970 e proseguita con il d.P.R. n. 319 del 1972, ha previsto - a certe condizioni - l'inquadramento, nelle rispettive carriere direttive (con connessi avanzamento e valutazione economica della pregressa attività di servizio) di tutti gli appartenenti alle ex carriere speciali, in considerazione delle peculiarità di queste. Tale beneficio è stato poi esteso dall'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, anche al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie delle Direzioni provinciali del tesoro, sulla base di determinati presupposti. Data la natura derogatoria di quest'ultima norma rispetto alla regola generale secondo cui le carriere di concetto ordinarie non sono assimilabili a quelle speciali, non è irrazionale o ingiustificato che il legislatore non abbia esteso i benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972 anche ai dipendenti già appartenenti alle carrieri speciali ed ordinarie di concetto delle suddette Direzioni, nel frattempo transitati nelle carriere di concetto dei ruoli centrali della Amministrazione del tesoro, dato che il "transito" nei ruoli centrali - sia se avvenuto ex art. 200 T.U. n. 3 del 1957, e 'a fortiorì se avvenuto, come anche era previsto, su opzione per superamento di concorso - ha bloccato la situazione, connessa a "quel" rapporto di impiego, al momento del passaggio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - restando assorbite le censure con riguardo all'art. 97 Cost. non aventi, del resto, autonomo svolgimento - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890). - V. massima precedente.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 3 Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro