Art. 11 — Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge
Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, puo' disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonche' agli articoli 15, 16, 17, 30 e 31, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra intendenza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorita'.
Testo vigente dal 26 ottobre 1981
