Nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le intendenze di finanza, nei riguardi di coloro che hanno subito danni o distruzioni nei Comuni indicati nel secondo comma dell'articolo 42 della stessa legge 27 dicembre 1953, n. 968, provvedono, a richiesta degli interessati da presentarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al pagamento dell'indennizzo, moltiplicando per tre l'ammontare della liquidazione provvisoria effettuata prima dell'entrata in vigore della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, detraendo dal relativo importo quanto gia' corrisposto.

Testo vigente dal 28 ottobre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-09-29;955~art21 · fonte su Normattiva