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I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981. Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorita' delle opere da realizzare. Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1979 al 6 marzo 1982
