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I termini di cui al primo comma dell'articolo 7 ed al primo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 31 marzo 1981. 1 Entro il 31 marzo 1980 ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, predispone ed invia al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, un primo programma per il risanamento delle acque, contenente gli obiettivi fondamentali del risanamento e le priorita' delle opere da realizzare. Il termine di cui alla lettera a) del numero 1), alla lettera a) del numero 2) dell'articolo 13 ed all'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonche' il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, modificato dall'articolo 1-ter del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690, sono riaperti a decorrere dalle rispettive date di scadenza e prorogati al 1 marzo 1980.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 30 dicembre 1981, n.801 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1982, n.62

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Il D.L. 30 dicembre 1981, n.801 convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 1982, n.62 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine fissato dall'art. 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e' riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982."

Testo in vigore dal 6 marzo 1982 al 13 giugno 1999

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1979-12-24;650~art1 · fonte su Normattiva