Nel riconoscere, con l'impugnato art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, ai docenti universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, riguardo alla formazione delle commissioni per i giudizi di idoneità a professore associato, per il tempo intercorso fra il d.P.R. n. 382 del 1980 e la legge n. 705 del 1985, oltre all'elettorato attivo, l'elettorato passivo, si è posta in essere una norma - così come dichiarato dal legislatore - di "interpretazione autentica" e perciò non innovativa. Il d.P.R. n. 382 del 1980, infatti, nel garantire ai suddetti docenti la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università di cui fossero titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e di ricerca, nulla prescriveva in ordine all'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali. La novità, consistente nell'eliminazione dell'elettorato passivo, è propria e soltanto della legge n. 705 del 1985, che però dispone per l'avvenire. Con la legge n. 341 del 1988 si è dunque inteso risolvere una fase di incertezza normativa non colmabile per deduzione dalla ratio della riforma del 1980, per cui vanno respinte le censure di incostituzionalità formulate sugli insussistenti presupposti del carattere sostanzialmente innovativo della disposizione censurata e conseguentemente di una non consentita sua funzione di sanatoria della prassi amministrativa con la quale, vigente il d.P.R. n. 382 del 1980, ai suddetti docenti si era attribuito anche l'elettorato passivo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.