I professori universitari collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, conservano l'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni giudicatrici per i giudizi di idoneita' a professore associato e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professore universitario ordinario o associato nei casi in cui le operazioni per la formazione della commissione siano iniziate prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, anche se la conclusione delle operazioni anzidette e la nomina della commissione siano avvenute successivamente.

Testo vigente dal 12 agosto 1988

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 159/1999

    Questione infondata
    10 maggio 1999

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata non fondata con la sentenza n. 451 del 1991 - e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 110 del 1992 -, nelle quali la Corte ha escluso che la disposizione dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341 (Interpretazione autentica degli articoli 13 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 5 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in materia di concorsi universitari) abbia natura innovativa, e ne ha nel contempo confermato il carattere di norma di interpretazione.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.

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  • Ordinanza n. 110/1992

    Questione infondata
    18 marzo 1992

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 451/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 451/1991

    Questione infondata
    13 dicembre 1991

    Nel riconoscere, con l'impugnato art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, ai docenti universitari collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, riguardo alla formazione delle commissioni per i giudizi di idoneità a professore associato, per il tempo intercorso fra il d.P.R. n. 382 del 1980 e la legge n. 705 del 1985, oltre all'elettorato attivo, l'elettorato passivo, si è posta in essere una norma - così come dichiarato dal legislatore - di "interpretazione autentica" e perciò non innovativa. Il d.P.R. n. 382 del 1980, infatti, nel garantire ai suddetti docenti la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università di cui fossero titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e di ricerca, nulla prescriveva in ordine all'elettorato attivo e passivo per la formazione delle commissioni concorsuali. La novità, consistente nell'eliminazione dell'elettorato passivo, è propria e soltanto della legge n. 705 del 1985, che però dispone per l'avvenire. Con la legge n. 341 del 1988 si è dunque inteso risolvere una fase di incertezza normativa non colmabile per deduzione dalla ratio della riforma del 1980, per cui vanno respinte le censure di incostituzionalità formulate sugli insussistenti presupposti del carattere sostanzialmente innovativo della disposizione censurata e conseguentemente di una non consentita sua funzione di sanatoria della prassi amministrativa con la quale, vigente il d.P.R. n. 382 del 1980, ai suddetti docenti si era attribuito anche l'elettorato passivo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 agosto 1988, n. 341, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-05;341~art1 · fonte su Normattiva