La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato articolo 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa e' senza assegni.

Testo vigente dal 3 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-18;118~art1 · fonte su Normattiva