Le agevolazioni previste dall'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea, comprendono il complesso delle infrastrutture, installazioni ed edifici adibiti ad uffici nei quali si svolgono attivita' direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di aviolinee. Alla determinazione degli uffici di cui al comma precedente sara' provveduto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Testo vigente dal 16 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-06-23;497~artunico · fonte del testo