L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

Testo vigente dal 31 luglio 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;392~art1 · fonte su Normattiva