Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, e concessa un'indennita' di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1 gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1 gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennita' di accompagnamento sara' equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente, della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. La medesima indennita' e concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. Sono esclusi dalle indennita' di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1984, n.392

1

La L. 26 luglio 1984, n.392 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo "deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1 gennaio 1983, della indennita' di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennita' e delle relative modalita' di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera A-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra."

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 22 giugno 1989, n. 346 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale."

Testo vigente dal 29 giugno 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 346/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 giugno 1989

    L'indennità di accompagnamento, in quanto diretta a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana (artt. 2 e 38, comma primo, Cost.), costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed "aggiuntiva" rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità; essa dunque non può essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidità civile assoluta, concorrano menomazioni - come la cecità parziale - che danno diritto ad autonome prestazioni, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 1, comma primo, L. 11 febbraio 1980 n. 18, e 2, comma quarto, L. 30 marzo 1971 n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

    Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 193/1994

    Questione infondata
    19 maggio 1994

    Anche se la disciplina dell'indennità di accompagnamento ha subito più volte modifiche, non può dirsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere, nella determinazione della stessa, per gli invalidi di guerra, norme più favorevoli di quelle stabilite per gli invalidi civili. Pur essendo fuori discussione che l'indennità di accompagnamento consiste in una particolare provvidenza, in favore di soggetti non autosufficienti, con una sua specifica natura e finalità, anche riguardo ad essa - come per le altre erogazioni (assegno integrativo, pensione) per cui la Corte in passato si è pronunciata - il trattamento differenziato fra invalidi civili e invalidi di guerra deve, infatti, ritenersi giustificato e legittimato dall'obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità mossa agli artt. 1 della legge n. 18 del 1980, e alla legge n. 508 del 1988, nelle parti in cui non prevedono, anche per gli invalidi civili, l'erogazione di un'indennità di accompagnamento di misura pari a quella prevista per gli invalidi di guerra. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e della legge 21 novembre 1988, n. 588). - Sul fondamento del trattamento differenziato riservato agli invalidi di guerra, v. S. n. 113/1968 e O. n. 487/88. Su altre questioni riguardanti l'indennità di accompagnamento v. inoltre S. nn. 346/1989 e 88/1993. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 210/1991

    Questione infondata
    13 maggio 1991

    Poiché agli invalidi civili minori affetti da cecità assoluta venne erogata, nel periodo compreso fra l'1 luglio 1980 e l'1 gennaio 1989, la pensione non reversibile già a tale categoria spettante a decorrere dal diciottesimo anno di età - successivamente sostituita con la indennità di accompagnamento di cui oggi beneficiano - sono riscontrabili anche nel periodo considerato, sia quella privilegiata tutela accordata a tale categoria di invalidi nell'ambito della invalidità civile, sia la diversità logica dei presupposti che legittimano l'indennità di accompagnamento da un lato e la pensione dall'altro. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost .). - Sulla privilegiata tutela assicurata agli invalidi civili minori affetti da cecità, v. O. n. 280/1990. - Sulla diversità logica dei presupposti dell'indennità di accompagnamento e della pensione, v. S. n. 346/1989.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1980-02-11;18~art1 · fonte su Normattiva