Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonia parziaria con clausola miglioratizia e di colonia migliorataria, a struttura associativa o non e comunque denominati, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, e successive integrazioni e modificazioni.

Testo vigente dal 23 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-01;188~artunico · fonte del testo