Norme in materia di contratti agrari

Art. 1 — Finalità della legge

Al fine di conseguire piu' equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge. Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino piu' favorevoli al mezzadro o colono. Sono fatte salve altresi' le norme piu' favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 437/1988

    Illegittimità dichiarata
    14 aprile 1988

    Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e 1 del d.l.C.p.S. 1° aprile 1947, n. 273 sollevata, in riferimento all'art. 44 Cost., dal Tribunale di Parma (Sezione delle controversie agrarie) con ordinanza del 20 marzo 1986 (Reg. Ord. 524/86); dichiara l'illegittimità costituzionale dell'…

    Art. 44 cost. · Art. 14 Norme in materia di contratti agrari · Art. 1 Norme in materia di contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 171/1985

    Altra decisione
    25 maggio 1985

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Parma, Vicenza e Ancona perché riesaminino, secondo la sopravvenuta legge 3 maggio 1982 n. 203, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 l. 15 settembre 1964 n. 756 e 1, d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, sollevata con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella s…

    Art. 44 cost. · Art. 14 Norme in materia di contratti agrari · Art. 1 Norme in materia di contratti agrari · Art. 50 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art1 · fonte su Normattiva