Norme in materia di contratti agrari

Art. 9 — Concessione di nudo terreno

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono. Se il concedente partecipa in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla meta'. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potra' essere mai inferiore al 50 per cento. Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla meta', e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entita' rispetto alla produzione lorda vendibile il colono puo' rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma. Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee. Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

Testo vigente dal 22 settembre 1964

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    Il controllo della osservanza del principio di eguaglianza, nei suoi termini logici, richiede che la comparazione delle posizioni raffrontate avvenga, in vista del loro riequilibrio, mediante parificazione della posizione assunta come discriminatoria a quella di cui si richiede l'applicazione. Nella specie, data la peculiarita` del raffronto operato dal giudice a quo, la pronuncia di questa Corte, che e` lo strumento per ottenere la equiparazione di posizioni, non potrebbe avere tale risultato, poiche` il termine di comparazione dedotto (concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento e concedente che tale contributo non abbia dato) riflette la posizione del concedente del nudo terreno, a favore del quale non e` ovviamente prevista nessuna maggiorazione delle quote di riparto, cosi` come non e` prevista a favore del concedente che partecipi alle spese di impianto. Ne` la normativa censurata appare irrazionale: invero, il concedente che contribuisce alle spese di miglioramento gia` trova un compenso nell'incremento del valore del fondo nonche` del reddito di esso, poiche` ne deriva anche un aumento della quantita` del prodotto alla cui ripartizione il concedente partecipa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 9 della L. 15 settembre 1964 n. 756, e dell'art. unico della L. 1 marzo 1968 n. 188, nella parte in cui, ai fini della ripartizione del prodotto del fondo, negando rilievo al contributo del concedente ai miglioramenti, comporterebbero la violazione del principio di eguaglianza, equiparando ingiustificatamente il concedente che abbia contribuito alle spese di miglioramento a quello che non vi abbia affatto provveduto).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 9 Norme in materia di contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1964-09-15;756~art9 · fonte su Normattiva