Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attivita' lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.
Testo vigente dal 21 maggio 1977
