In alternativa all'esercizio della facolta' di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, puo' chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attivita' lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.1 La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente. Il pagamento della somma di cui al comma precedente, puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potra' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Sono fatte salve le condizioni di rateazione piu' favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

Testo vigente dal 14 luglio 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 764/1988

    Ha colpito questo articolo
    7 luglio 1988

    Le norme impugnate, disponendo, ai fini della ricongiunzione, da parte dei dipendenti dell'impiego pubblico, di periodi assicurativi, che la riserva matematica - sulla quale va calcolata la entità del contributo posto a carico del richiedente - da trasferire alla gestione assicurativa dello Stato o dell'ente in cui opera la ricongiunzione, sia determinata in base alle tabelle di cui all'art. 13, u.c., della Legge 12 agosto 1962, n. 1338, approvate con decreto del Ministro del lavoro 27 gennaio 1964, si pongono in contrasto con i principi di uguaglianza e parità tra uomo e donna enunziati negli artt. 3 e 37 Cost.. Invero, dette tabelle furono predisposte con coefficienti differenziati tra maschi e femmine alla stregua della differenza esistente tra gli uni e le altre nel settore privato in ordine all'età pensionabile - e, quindi, della maturazione della pensione della donna anticipata rispetto a quella dell'uomo e di una maggiore durata media della sua erogazione - differenza da cui deriva l'importo sensibilmente maggiore della riserva matematica per la donna rispetto all'uomo. L'estensione di tale sistema, proprio del settore privato, al pubblico impiego non trova alcuna razionale giustificazione, atteso che gli ordinamenti previdenziali del settore pubblico non prevedono differenze tra i due sessi quanto all'età pensionabile. Va, pertanto, dichiarata, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., la illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma terzo, della Legge 7 febbraio 1979, n. 29, e 4, comma primo, della Legge 7 luglio 1980, n. 153, nella parte in cui non prevedono che per le dipendenti pubbliche il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato secondo le tabelle predisposte per i dipendenti di sesso maschile.

    Art. 2 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 4 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 246/2005

    Questione inammissibile
    24 giugno 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, ultimo periodo, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, in relazione all'art. 1, quarto comma, della legge stessa, nella parte in cui non prevede la ricongiungibilità di periodi di contribuzione, ove questa sia stata versata (o accreditata, o comunque dovuta e non prescritta) – esclusivamente – presso gestioni previdenziali diverse per lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani ed esercenti attività commerciali) gestite dall'INPS, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il giudice rimettente, avanzando l'ipotesi che la questione sollevata possa essere ritenuta inammissibile, per essere il relativo 'petitum' oggetto di discrezionalità legislativa, propone a questa Corte un ventaglio di soluzioni possibili, che vanno dalla inammissibilità alla pronuncia additiva di principio. Pertanto, fra il dispositivo dell'ordinanza e la motivazione sussiste una incongruenza che rende perplessa la valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità. - Cfr., in proposito, ordinanze n. 108/1997 e n. 425/1992.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali · Art. 1 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 374/1997

    Questione infondata
    5 dicembre 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale -sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 2, secondo comma, e 6, secondo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiungimento dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) - i quali disciplinano, in due fattispecie diverse di ricongiunzione di periodi assicurativi, il versamento da parte della gestione di provenienza, a quella di destinazione, dei contributi di propria pertinenza -, <<nella parte in cui non consentono che l'INPS trasferisca anche i contributi non versati, ma dovuti nei limiti della prescrizione decennale>>, in quanto il giudice 'a quò muove da una inesatta interpretazione del sistema normativo, secondo la quale il versamento da parte dell'INPS dei contributi dovuti ma non pagati dal datore di lavoro condizionerebbe la ricongiunzione del relativo periodo assicurativo con quello di pertinenza della gestione previdenziale di destinazione e, quindi, la possibilità futura del dipendente di usufruire delle prestazioni previdenziali corrispondenti. Invero, premesso che occorre distinguere il rapporto previdenziale-assicurativo, che riguarda, da un lato, il lavoratore (e il datore di lavoro) e, dall'altro, l'ente previdenziale alla cui gestione quegli è iscritto, dal rapporto tra i due enti previdenziali, che si instaura nel caso in cui si provveda alla ricongiunzione dei periodi assicurativi; nell'ambito del primo rapporto, il principio generale espresso dall'art. 2116 cod. civ. è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio <<di automaticità delle prestazioni>>, con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione, in base al disposto dell'art. 2116 citato, <<salvo diverse disposizioni delle leggi speciali>> - il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso -, e costituisce un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 2 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali · Art. 6 Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1979 al 14 luglio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 22 giugno-7 luglio 1988 n. 764 (in s.s. relativa alla G.U. 13/07/1988 n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, terzo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali), nella parte in cui non prevede il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.

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urn:nir:stato:legge:1979-02-07;29~art2 · fonte del testo